Art. 59
All'allegato VIII, il testo dell'articolo 5, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Indipendentemente dalle disposizioni dell', il funzionario che abbia totalizzato meno di 35 annualità all'età di 60 anni e che continui ad acquisire diritti alla pensione ai sensi dell', beneficia, per ogni anno di servizio prestato tra l'età di 60 anni e l'età in cui entrerà in godimento della sua pensione di anzianità, di una maggiorazione di pensione pari al 5 % dell'ammontare dei diritti a pensione maturati all'età di 60 anni; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell' dello statuto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1972:1473:oj#art-59