Art. 3

Alla fine del titolo I è aggiunto un nuovo 10 bis così redatto:

In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 10 bis L'istituzione stabilisce i termini entro i quali il Comitato del personale, la commissione paritetica o il Comitato dello statuto devono formulare i pareri richiesti. Detti termini non possono essere inferiori a 15 giorni feriali. Se il parere non viene formulato nei termini stabiliti, l'istituzione adotta la sua decisione.»
Storico versioni

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