Art. 6
All'articolo 25, prima del primo comma, è inserito un nuovo comma così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«Il funzionario può presentare un'istanza all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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