Art. 2

1.   All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma così redatto:

In vigore dal 30 giu 1972
«Il funzionario può chiedere di essere trasferito all'interno dell'istituzione cui appartiene.» 2.   Il testo dell', paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata.»
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