Art. 53
1. All'allegato VII, articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto un nuovo comma così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario.»
2. All'allegato VII, , è aggiunto un paragrafo 6 così redatto:
«6. Il funzionario beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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