Art. 53

1.   All'allegato VII, articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto un nuovo comma così redatto:

In vigore dal 30 giu 1972
«All'indennità di prima sistemazione si applica il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario.» 2.   All'allegato VII, , è aggiunto un paragrafo 6 così redatto: «6.   Il funzionario beneficiario dell'indennità di prima sistemazione è tenuto a dichiarare le indennità della stessa natura che egli percepisca da altra fonte; tali indennità vengono dedotte da quella prevista dal presente articolo.»
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