Art. 72

All'articolo 4, dopo il primo comma, è aggiunto un nuovo comma così redatto:

In vigore dal 30 giu 1972
«Nelle sedi di servizio situate al di fuori dei paesi delle Comunità, può essere considerato come agente locale, a titolo eccezionale e per un periodo di tempo limitato, l'agente assunto per espletare mansioni diverse da quelle indicate nel primo comma che, nell'interesse del servizio, non sarebbe giustificato affidare ad un funzionario o a agente di altra categoria.»
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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