Art. 74

Al titolo I, dopo l'articolo 7, è aggiunto un articolo 7 bis così redatto:

In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 7 bis Le disposizioni dell'articolo 24 bis dello statuto sono applicabili agli agenti di cui all'
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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eli:reg:1972:1473:oj#art-74

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