Art. 79

1.   Il titolo della parte C del capitolo 6 è sostituito dal titolo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«Pensione di anzianità ed indennità una tantum.» 2.   Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: 2.«1.   All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all', lettera a) o b) ha diritto al versamento di una somma pari al 13,5 % degli stipendi mensili presi come base, durante il periodo del servizio, per la riscossione del contributo previsto all' dello statuto. Tale somma è maggiorata degli interessi composti al tasso del 3,5 % all'anno. La somma suddetta è diminuita dell'importo dei versamenti effettuati a norma dell'. 2.   All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all', lettera c), ha diritto alla pensione di anzianità o all'indennità una tantum alle condizioni previste nelle disposizioni del titolo V, capitolo 3 dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. L'indennità una tantum è diminuita dell'ammontare dei versamenti effettuati a norma dell'. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'
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