Art. 79
1. Il titolo della parte C del capitolo 6 è sostituito dal titolo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Pensione di anzianità ed indennità una tantum.»
2. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
2.«1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all', lettera a) o b) ha diritto al versamento di una somma pari al 13,5 % degli stipendi mensili presi come base, durante il periodo del servizio, per la riscossione del contributo previsto all' dello statuto. Tale somma è maggiorata degli interessi composti al tasso del 3,5 % all'anno.
La somma suddetta è diminuita dell'importo dei versamenti effettuati a norma dell'.
2. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all', lettera c), ha diritto alla pensione di anzianità o all'indennità una tantum alle condizioni previste nelle disposizioni del titolo V, capitolo 3 dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. L'indennità una tantum è diminuita dell'ammontare dei versamenti effettuati a norma dell'. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1972:1473:oj#art-79