Art. 78

Il testo dell'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«Quando un agente o il titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di riversibilità, i figli considerati a suo carico hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall' dello statuto. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di riversibilità. Quando un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o d'invalidità sia deceduto senza che si trovino riunite le condizioni di cui al primo comma, sono applicabili le disposizioni dell', terzo comma, dello statuto. L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all' dell'allegato VII dello statuto.»
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