Art. 82

Il testo dell'articolo 69 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«L'agente ausiliario che dimostri di non poter rimanere nella sua precedente residenza beneficia, per un anno al massimo, dell'indennità giornaliera di cui all' dell'allegato VII dello statuto.»
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