Art. 87
In vigore dal 30 giu 1972
I funzionari o agenti delle Comunità cui erano applicabili, alla data del 30 giugno 1972, lo statuto dei funzionari o il regime applicabile agli altri agenti, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 conservano il beneficio dei pagamenti in corso effettuati in virtù di disposizioni di detto statuto o di detto regime, nella misura in cui tali disposizioni conferissero vantaggi superiori a quelli di cui l'interessato beneficerebbe in applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
Le disposizioni dell' dello statuto di cui al comma precedente, in vigore alla data del 30 giugno 1972, restano applicabili ai funzionari in prova in servizio a tale data.
I termini previsti agli dello statuto di cui al primo comma, in vigore alla data del 30 giugno 1972, restano applicabili per quanto concerne le domande ed i ricorsi introdotti non oltre tale data.
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