Art. 88

1.   Il funzionario che cessa definitivamente le proprie funzioni durante il 1972 e che

In vigore dal 30 giu 1972
— non ha raggiunto il limite di 11 anni di servizio prima del 1o luglio 1969 o — ha raggiunto il limite di dieci anni di servizio fra il 1o luglio 1969 ed il 31 dicembre 1971, può rinunciare definitivamente a far valere i propri diritti alla pensione; in tal caso, egli beneficia di un'indennità una tantum determinata in base alle condizioni di cui all' dell'allegato VIII dello statuto. 2.   La stessa facoltà è concessa al funzionario che cessa definitivamente le proprie funzioni al più tardi il 31 dicembre 1973 e che ha raggiunto il limite di dieci anni di servizio durante il 1972. 3.   Il funzionario che intende avvalersi della facoltà prevista ai paragrafi 1 e 2 è tenuto, sotto pena di decadenza, a far conoscere la propria scelta al più tardi — il 31 dicembre 1972, nel caso contemplato al paragrafo 1, — il 31 dicembre 1973, nel caso contemplato al paragrafo 2.
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