Art. 83

Il testo dell'articolo 72 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«Sono applicabili le disposizioni dell' dello statuto relative alla ripetizione dell'indebito.» CAPITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1972:1473:oj#art-83

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo