Art. 83
Il testo dell'articolo 72 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Sono applicabili le disposizioni dell' dello statuto relative alla ripetizione dell'indebito.»
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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