Art. 86
In vigore dal 30 giu 1972
Il funzionario che, a norma dell'articolo 101 dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, abbia continuato a versare, dopo il 1o gennaio 1962, i contributi al regime delle pensioni nella misura del 7,5 % dello stipendio soggetto a ritenuta, ha diritto, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, al rimborso del quinto dell'importo delle somme trattenute sul suo stipendio base dal 1o gennaio 1962 a titolo di contributo per la costituzione della pensione, corretto mediante applicazione degli indici comuni successivi del costo della vita e maggiorato degli interessi composti al tasso del 3,5 % all'anno.
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