Art. 76

Il testo dell'articolo 33, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 30 giu 1972
«L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione, beneficia di una pensione di invalidità il cui importo è così fissato: Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, la pensione è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Se l'invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d'invalidità, calcolata sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo, è pari al 2 % per ciascun anno compreso tra la data d'entrata in servizio dell'agente e la data alla quale raggiunge l'età di 65 anni; tale tasso è maggiorato del 25 % dell'importo dei diritti a pensione che avrebbe maturato all'età di 60 anni. Il totale non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base. La pensione d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale definito all' dell'allegato VIII dello statuto. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all', primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'assegno previsto all'. Al titolare di una pensione d'invalidità si applicano le disposizioni dell', secondo comma.»
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