Art. 74
Al titolo I, dopo l'articolo 7, è aggiunto un articolo 7 bis così redatto:
In vigore dal 30 giu 1972
«Articolo 7 bis
Le disposizioni dell'articolo 24 bis dello statuto sono applicabili agli agenti di cui all'.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1972:1473:oj#art-74