Art. 37
Il testo dell'articolo 85 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 30 giu 1972
«Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene.»
Storico versioni
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