Art. 20
In vigore dal 2 dic 1958
La Commissione vigila sotto la propria responsabilità alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 132 paragrafo 4 del Trattato e dell' paragrafo 4 della Convenzione.
Essa fissa le norme atte ad assicurare, soprattutto mediante inserzioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, la pubblicità preventiva, entro termini ragionevoli, delle aste e licitazioni, e a garantire la partecipazione ad esse, in condizioni di parità, (tenuto conto in particolare delle legislazioni doganali e fiscali e delle restrizioni quantitative) di tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori elencati nell'Allegato IV del Trattato.
Prima di procedere al versamento dei fondi, la Commissione si assicura, per ogni progetto, che siano state rispettate queste norme e che l'offerta scelta sia economicamente la più vantaggiosa, tenuto conto in particolare delle qualità e delle garanzie presentate dagli offerenti nonchè della natura e delle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture.
Un resoconto del risultato delle licitazioni dell'anno decorso è allegato ai conti e al bilancio annuali del Fondo, conformemente all' precedente.
IV. DISPOSIZIONI VARIE Articolo 21
Gli Stati membri che hanno relazioni particolari con i paesi e i territori d'oltremare, devono far conoscere al Consiglio e alla Commissione, entro il 31 agosto 1958, quali sono le autorità responsabili, nonchè le autorità locali e gli organi rappresentativi della popolazione, ai termini dell' della Convenzione. Successivamente, essi comunicheranno gli eventuali cambiamenti sopravvenuti in tale materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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