Art. 22
In vigore dal 2 dic 1958
La Commissione stabilisce le modalità della procedura relativa alla presentazione e all'istruzione delle domande di finanziamento sotto la forma di un regolamento organico da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Questo regolamento organico prevede che le domande di finanziamento contengano in particolare gli elementi d'informazione seguenti: - designazione della persona giuridica per conto della quale è presentata la richiesta di finanziamento da parte delle autorità previste dall' della Convenzione;
- consenso dell'autorità locale o della rappresentanza della popolazione del paese o territorio interessato, conformemente all' sopra citato;
- ripercussioni del progetto sullo sviluppo sociale ed economico del paese o territorio interessato, conformemente all' della Convenzione;
- avanprogetto tecnico e piano preventivo di finanziamento dell'insieme del progetto considerato;
- autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori, conformemente all', paragrafo 4 della Convenzione;
- il proprietario delle realizzazioni effettuate a mezzo delle risorse del Fondo.
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