Art. 5
In vigore dal 2 dic 1958
Nella misura necessaria al pagamento delle spese destinate all'esecuzione dei progetti approvati, la Commissione, con riserva di informarne gli Stati interessati, può trasferire nella moneta di uno Stato membro gli averi che essa possiede nella moneta di un altro Stato membro. La Commissione deve evitare, nel limite del possibile, di procedere a trasferimenti del genere, qualora disponga di averi nella moneta di cui ha bisogno.
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