Art. 7

In vigore dal 2 dic 1958
In conformità delle scadenze dei pagamenti, i fondi necessari per il finanziamento dei progetti approvati sono messi a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori, secondo le modalità determinate dalla Commissione previa consultazione dello Stato membro responsabile, in funzione delle spese e dei pagamenti da effettuare. II. REGIME DI BILANCIO Articolo 8 Tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese del Fondo per le sviluppo, nonchè tutte le autorizzazioni di impegni vengono iscritte in un bilancio speciale. L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
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