Art. 7
In vigore dal 2 dic 1958
In conformità delle scadenze dei pagamenti, i fondi necessari per il finanziamento dei progetti approvati sono messi a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori, secondo le modalità determinate dalla Commissione previa consultazione dello Stato membro responsabile, in funzione delle spese e dei pagamenti da effettuare.
II. REGIME DI BILANCIO Articolo 8
Tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese del Fondo per le sviluppo, nonchè tutte le autorizzazioni di impegni vengono iscritte in un bilancio speciale.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1958:5:oj#art-7