Art. 2

In vigore dal 2 dic 1958
I contributi annui sono esigibili il primo giorno dell'esercizio. Essi vengono versati in una o più rate calcolate per ogni Stato membro in proporzione delle quote indicate nell'Allegato A della Convenzione. La scadenza e l'ammontare dei versamenti sono fissati dalla Commissione in funzione dei bisogni e vengono notificati agli Stati membri. I richiami di fondi coprono, in linea di principio, il fabbisogno per i tre mesi successivi. Se al termine dell'esercizio i contributi annui non sono stati interamente versati, gli Stati membri sono tenuti, sin dall'ultimo giorno dell'esercizio, ad effettuare i versamenti sui conti speciali di cui al precedente , fino alla concorrenza del saldo non versato, oppure a tenere tale saldo a disposizione della Commissione sotto forma di un riconoscimento di debito a vista per un ammontare corrispondente a tale differenza. Per quanto possibile, la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti contemplati dall' proporzionalmente ai contributi indicati nell'Allegato A della Convenzione.
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