Art. 1

In vigore dal 2 dic 1958
Ogni Stato membro versa nella propria moneta nazionale i contributi fissati dall'Allegato A della Convenzione d'applicazione (in seguito denominata «Convenzione» su un conto speciale intitolato «Commissione della Comunità Economica Europea - Fondo per la sviluppo dei paesi e territori d'oltremare», aperto su richiesta della Commissione presso la Tesoreria nazionale o presso gli organismi designati dallo Stato membro. Il conto può essere espresso in moneta nazionale o in unità di conto U.E.P.
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