Art. 4
In vigore dal 2 dic 1958
I fondi restano depositati nei conti di cui all' fino a quando non sono utilizzati dalla Commissione per finanziare i progetti, accolti secondo le modalità fissate dall' della Convenzione.
A partire dal momento in cui sono esigibili e per la durata del deposito, i fondi conservano, rispetto all'unità di conto prevista agli Allegati A e B della Convenzione, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno in cui sono diventati esigibili.
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