Art. 9

In vigore dal 2 dic 1958
La Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un progetto di ripartizione, per paesi e territori d'oltremare, delle somme da destinare al finanziamento delle istituzioni sociali da una parte e degli investimenti economici dall'altra. Il progetto è accompagnato dagli elementi di valutazione necessari per l'applicazione dell' della Convenzione. In base a tale progetto, il Consiglio fissa, secondo le disposizioni dell' della Convenzione, gli importi delle spese suscettibili di essere pagate nel quadro dell'esercizio finanziario considerato e accorda le autorizzazioni di impegno la cui utilizzazione è distribuita su più esercizi.
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