Art. 14
In vigore dal 2 dic 1958
Le autorizzazioni d'impegno non utilizzate nel corso di un esercizio rimangono valevoli per gli esercizi successivi.
Gli stanziamenti non utilizzati alla fine di un esercizio vengono riportati all'esercizio successivo e aggiunti ai crediti della stessa natura previsti a titolo di quest'ultimo per il progetto considerato.
Storico versioni
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