Art. 19
In vigore dal 2 dic 1958
Le operazioni iscritte nei programmi sono finanziate con le risorse del Fondo mediante sovvenzioni non rimborsabili.
I beneficiari delle sovvenzioni possono essere esclusivamente persone giuridiche che non perseguono fini di lucro, sottoposte al controllo delle pubbliche autorità, quali, ad esempio, le comunità pubbliche, territoriali o locali, gli enti pubblici e assimilati e le imprese di pubblica utilità.
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