Art. 25
In vigore dal 2 dic 1958
Le decisioni relative all'approvazione dei progetti e all'assegnazione dei fondi conterranno la clausola che le eventuali controversie tra la Comunità da una parte e la persona giuridica citata all' precedente dall'altra, derivanti dalla esecuzione dei progetti, sono di competenza della Corte di Giustizia.
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