Art. 26
In vigore dal 2 dic 1958
Le proposte di modificazione del presente Regolamento vengono sottoposte dalla Commissione, al Consiglio, che delibera secondo l' della Convenzione.
Qualsiasi deroga alle disposizioni del presente Regolamento dovrà fare oggetto di decisione del Consiglio, deliberante secondo la procedura prevista dall' della Convenzione.
Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1958.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. ERHARD
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1958:5:oj#art-26