Art. 23

In vigore dal 2 dic 1958
Le decisioni relative all'approvazione dei progetti e all'assegnazione dei fondi alla persona giuridica di cui all', sono notificate a quest'ultima dalla Commissione e contemporaneamente a tutte le autorità previste dall' della Convenzione. La persona giuridica beneficiaria dell'assegnazione dei fondi comunica il suo consenso alla Commissione entro un termine di 60 giorni dalla notifica prevista al comma precedente. Qualora la decisione della Commissione o del Consiglio comporti importanti modifiche delle modalità di finanziamento previste al momento della presentazione della domanda, è necessario il consenso di ciascuna delle autorità di cui agli paragrafo 4 della Convenzione.
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