Art. 18
In vigore dal 2 dic 1958
Le risorse del Fondo possono essere utilizzate soltanto per coprire le spese relative all'esecuzione dei progetti approvati secondo le modalità fissate dagli articoli da 2 a 5 della Convenzione.
Esse non possono in alcun caso coprire spese di manutenzione e di funzionamento.
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