Art. 15

In vigore dal 2 dic 1958
A chiusura di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione precedente nonchè il bilancio del Fondo per lo sviluppo. Al più tardi il 31 marzo dell'esercizio successivo, la Commissione sottopone tali documenti, corredati dai relativi documenti giustificativi, all'esame della Commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del Trattato. A tal fine, la Commissione di controllo dispone degli stessi poteri ad essa conferiti dall'articolo 206 del Trattato per quanto riguarda il bilancio della Comunità.
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