Art. 11
In vigore dal 2 dic 1958
Le spese d'amministrazione del Fondo per lo sviluppo, ivi comprese le spese per il controllo e l'istruzione dei progetti da parte della Commissione, sono iscritte nello Stato di previsione della Commissione secondo le modalità fissate negli articoli da 199 a 209 del Trattato.
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