Art. 16

In vigore dal 2 dic 1958
La Commissione comunica ogni anno al Consiglio e all'Assemblea i conti e il bilancio dell'esercizio precedente accompagnati dalla relazione della Commissione di controllo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata conformemente all' della Convenzione, dà scarico alla Commissione della gestione del bilancio speciale del Fondo. Esso comunica la sua decisione all'Assemblea. III. GESTIONE DELLE RISORSE Articolo 17 Il concorso finanziario del Fondo per la realizzazione di determinati progetti può assumere la forna di una partecipazione a finanziamenti nei quali intervengano contemporaneamente autorità o istituti di credito a carattere nazionale o internazionale.
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