Art. 24
In vigore dal 2 dic 1958
Le autorità responsabili dei paesi e territori che intendono presentare richieste di finanziamento debbono informare la Commissione sui programmi di sviluppo applicabili a tali paesi e territori, precisando lo stato di esecuzione di questi programmi.
La Commissione trasmette queste informazioni al Consiglio qualora uno Stato membro lo richieda.
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