Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 34
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.
In vigore dal 13 giu 1940
Al Consiglio di amministrazione spetta di:
1) proporre al tribunale il trasferimento dei minorenni di cattiva condotta in una Casa di rieducazione speciale;
2) proporre all'autorità competente i minorenni che ritiene meritevoli di proscioglimento o di passaggio alle sezioni di assistenza;
3) proporre al Ministero, à sensi dell' del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, i provvedimenti disciplinari a carico dei salariati, quando i detti provvedimenti non siano di competenza del direttore dell'Istituto;
4) proporre al Ministero, con deliberazione motivata, le variazioni di paga del personale salariato, per le determinazioni da adottarsi in relazione ai criteri di massima seguiti per tutti i salariati dello Stato e con le modalità all'uopo stabilite. Formula altresì le proposte per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale predetto, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell' del testo unico approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e nell'art. 234 del regolamento approvato col R. decreto-legge 31 dicembre 1924, n. 2262.
Storico versioni
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