Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 34

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

In vigore dal 13 giu 1940
Al Consiglio di amministrazione spetta di: 1) proporre al tribunale il trasferimento dei minorenni di cattiva condotta in una Casa di rieducazione speciale; 2) proporre all'autorità competente i minorenni che ritiene meritevoli di proscioglimento o di passaggio alle sezioni di assistenza; 3) proporre al Ministero, à sensi dell' del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, i provvedimenti disciplinari a carico dei salariati, quando i detti provvedimenti non siano di competenza del direttore dell'Istituto; 4) proporre al Ministero, con deliberazione motivata, le variazioni di paga del personale salariato, per le determinazioni da adottarsi in relazione ai criteri di massima seguiti per tutti i salariati dello Stato e con le modalità all'uopo stabilite. Formula altresì le proposte per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale predetto, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell' del testo unico approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e nell'art. 234 del regolamento approvato col R. decreto-legge 31 dicembre 1924, n. 2262.
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Attribuzioni del Consiglio di amministrazione. (Art. 34 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo