Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo II
Art. 33
Consiglio di amministrazione.
In vigore dal 13 giu 1940
In ogni stabilimento è costituito un Consiglio di amministrazione, al quale spettano le attribuzioni indicate in questo regolamento.
Lo compongono il direttore dell'Istituto, presidente, il censore, il vice censore più anziano, il sanitario e il cappellano.
Le funzioni di segretario sono esercitate nelle adunanze da un impiegato della direzione.
L'adunanza del Consiglio è valida, se vi intervengono almeno tre dei suoi componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-33