Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 33

Consiglio di amministrazione.

In vigore dal 13 giu 1940
In ogni stabilimento è costituito un Consiglio di amministrazione, al quale spettano le attribuzioni indicate in questo regolamento. Lo compongono il direttore dell'Istituto, presidente, il censore, il vice censore più anziano, il sanitario e il cappellano. Le funzioni di segretario sono esercitate nelle adunanze da un impiegato della direzione. L'adunanza del Consiglio è valida, se vi intervengono almeno tre dei suoi componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Consiglio di amministrazione. (Art. 33 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo