Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 35
Ingresso principale.
In vigore dal 13 giu 1940
La porta dell'ingresso principale dell'Istituto è permanentemente custodita da un portinaio, scelto dal direttore tra il personale indicato nell'.
La detta porta resta chiusa nelle ore che l'orario di servizio destina al riposo e la chiave è custodita dal censore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-35