Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 35

Ingresso principale.

In vigore dal 13 giu 1940
La porta dell'ingresso principale dell'Istituto è permanentemente custodita da un portinaio, scelto dal direttore tra il personale indicato nell'. La detta porta resta chiusa nelle ore che l'orario di servizio destina al riposo e la chiave è custodita dal censore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-35

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Ingresso principale. (Art. 35 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo