Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 40

Prime operazioni dopo l'ingresso.

In vigore dal 13 giu 1940
All'ingresso nella Casa di rieducazione, il minorenne è presentato al censore, il quale lo interroga e gli rivolge brevi parole di ammonizione e di incoraggiamento. Il danaro che egli ha con sè è accreditato nel suo libretto di conto corrente; gli oggetti di valore sono depositati presso il contabile. Il minorenne è quindi condotto all'infermeria per la visita medica e per gli accertamenti indicati nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-40

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Prime operazioni dopo l'ingresso. (Art. 40 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo