Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 40
Prime operazioni dopo l'ingresso.
In vigore dal 13 giu 1940
All'ingresso nella Casa di rieducazione, il minorenne è presentato al censore, il quale lo interroga e gli rivolge brevi parole di ammonizione e di incoraggiamento.
Il danaro che egli ha con sè è accreditato nel suo libretto di conto corrente; gli oggetti di valore sono depositati presso il contabile.
Il minorenne è quindi condotto all'infermeria per la visita medica e per gli accertamenti indicati nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-40