Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 43

Ammissione alla vita in comune.

In vigore dal 13 giu 1940
Espletati gli accertamenti indicati nell'articolo precedente e se risulta che il minorenne può essere ammesso alla vita in comune, questi è presentato al direttore, il quale gli assegna la squadra e quando occorre, il mestiere e la classe scolastica. Se il risultato degli accertamenti non consente l'ammissione del minorenne alla vita in comune, il direttore informa prontamente il Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-43

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Ammissione alla vita in comune. (Art. 43 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo