Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 46

Orario di servizio.

In vigore dal 17 mag 1956
Le operazioni giornaliere si svolgono secondo l'orario generale di servizio approvato dal Ministero.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: a) approvare l'orario generale secondo il quale devono svolgersi le operazioni giornaliere nelle dette case, nei casi previsti dall'art. 46; [...]".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-46

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Orario di servizio. (Art. 46 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo