Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 50

Contegno durante la ricreazione.

In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni hanno l'obbligo di mantenere sempre un contegno corretto e di non trasmodare, neanche durante la ricreazione, in schiamazzi, grida incomposte o giuochi pericolosi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-50

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Contegno durante la ricreazione. (Art. 50 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo