Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 50
Contegno durante la ricreazione.
In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni hanno l'obbligo di mantenere sempre un contegno corretto e di non trasmodare, neanche durante la ricreazione, in schiamazzi, grida incomposte o giuochi pericolosi.
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