Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 52
Divieto dell'uso del tabacco e degli alcoolici. Autorizzazione a ricevere dolci, frutta e altro.
In vigore dal 19 mar 1953
Ai minorenni è vietato l'uso del tabacco. È altresì vietato l'uso delle bevande alcooliche, salvo le somministrazioni previste dal trattamento alimentare.
Ad essi è anche vietato di scambiare o comunque cedersi oggetti di qualunque genere, i minorenni possono ricevere, dietro autorizzazione del direttore, dolci, frutta, generi alimentari e donativi diversi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-52