Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 52

Divieto dell'uso del tabacco e degli alcoolici. Autorizzazione a ricevere dolci, frutta e altro.

In vigore dal 19 mar 1953
Ai minorenni è vietato l'uso del tabacco. È altresì vietato l'uso delle bevande alcooliche, salvo le somministrazioni previste dal trattamento alimentare. Ad essi è anche vietato di scambiare o comunque cedersi oggetti di qualunque genere, i minorenni possono ricevere, dietro autorizzazione del direttore, dolci, frutta, generi alimentari e donativi diversi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-52

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Divieto dell'uso del tabacco e degli alcoolici. Autorizzazione a ricevere dolci, frutta e altro. (Art. 52 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo