Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 55

Magazzino vestiario.

In vigore dal 13 giu 1940
Il contabile è consegnatario responsabile, della gestione del magazzino vestiario in conformità della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Alle mansioni attinenti alla buona conservazione del materiale, all'apprestamento degli effetti occorrenti per la dotazione dei minorenni nuovi giunti, ai cambi ordinari e straordinari del corredo in distribuzione e alla determinazione delfabbisogno occorrente per reintegrare le dotazioni normali del magazzino, il contabile è coadiuvato dall'inserviente addetto al magazzino stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-55

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Magazzino vestiario. (Art. 55 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo