Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 58

Visita al corredo.

In vigore dal 13 giu 1940
Ogni domenica e negli altri giorni stabiliti di volta in volta dal direttore, è eseguita una visita accurata al corredo di ogni minorenne, per accertarne lo stato di conservazione e disporre i cambi o le riparazioni necessarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-58

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Visita al corredo. (Art. 58 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo