Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 59
Altre attribuzioni da guardarobiere.
In vigore dal 13 giu 1940
Oltre alle attribuzioni spettantegli a norma degli articoli precedenti, l'inserviente addetto al magazzino:
1) provvede, secondo le prescrizioni del contabile, alla consegna e al successivo ritiro, degli effetti di vestiario e di biancheria personale e da letto per il bucato e per il rattoppo, nonché alla consegna, e al successivo ritiro, delle calzature per le riparazioni;
2) segnala al contabile gli effetti non più utilizzabili e custodisce quelli dichiarati fuori d'uso;
3) provvede alla esatta tenuta dei registri relativi al movimento dei materiali di magazzino;
4) custodisce gli effetti di biancheria, di vestiario e gli altri oggetti indicati nel secondo comma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-59