Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 61

Disposizioni per gli ammalati di malattie contagiose.

In vigore dal 13 giu 1940
Al medico spetta di dare immediatamente comunicazione al direttore di ogni caso di malattia contagiosa e di adottare senza indugio tutte le disposizioni per le disinfezioni occorrenti, per l'isolamento degli ammalati e per il funzionamento del reparto ad essi riservato dell'infermeria. Il direttore informa il Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-61

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Disposizioni per gli ammalati di malattie contagiose. (Art. 61 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo