Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 62
Visita giornaliera. Informazioni alle famiglie.
In vigore dal 13 giu 1940
Ogni giorno, nell'ora stabilita dall'orario, o, nei casi urgenti, tutte le volto che ne sia richiesto dal direttore, il medico visita gli ammalati e dà i provvedimenti che giudica necessari per la loro cura.
Le prescrizioni dietetiche e mediche sono scritte dal medico di sua mano nei prescritti registri.
Di ogni caso di malattia grave il medico informa prontamente il direttore, per le comunicazioni da farsi alle famiglie dei minorenni ammalati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-62