Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 62

Visita giornaliera. Informazioni alle famiglie.

In vigore dal 13 giu 1940
Ogni giorno, nell'ora stabilita dall'orario, o, nei casi urgenti, tutte le volto che ne sia richiesto dal direttore, il medico visita gli ammalati e dà i provvedimenti che giudica necessari per la loro cura. Le prescrizioni dietetiche e mediche sono scritte dal medico di sua mano nei prescritti registri. Di ogni caso di malattia grave il medico informa prontamente il direttore, per le comunicazioni da farsi alle famiglie dei minorenni ammalati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-62

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Visita giornaliera. Informazioni alle famiglie. (Art. 62 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo