Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 67

Colonie estive e campeggi.

In vigore dal 19 mar 1953
Durante la stagione estiva i minorenni segnalati dalle direzioni delle Case di rieducazione come bisognevoli di cure balneari ed elioterapiche, partecipano alle colonie estive organizzate dal Ministero di grazia e giustizia o da altri enti. Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore trasmette al Ministero un elenco dei minorenni che il medico dichiara bisognevoli delle cure predette e una relazione con le proposte per la organizzazione di una colonia. Può essere altresì proposta l'organizzazione di un campeggio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-67

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Colonie estive e campeggi. (Art. 67 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo