Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 67
Colonie estive e campeggi.
In vigore dal 19 mar 1953
Durante la stagione estiva i minorenni segnalati dalle direzioni delle Case di rieducazione come bisognevoli di cure balneari ed elioterapiche, partecipano alle colonie estive organizzate dal Ministero di grazia e giustizia o da altri enti.
Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore trasmette al Ministero un elenco dei minorenni che il medico dichiara bisognevoli delle cure predette e una relazione con le proposte per la organizzazione di una colonia.
Può essere altresì proposta l'organizzazione di un campeggio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-67